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SUPERBONUS 110% EDA COSTRUZIONI
I principali interventi
- interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomìni) o due classi (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomìni) di rischio inferi

La riqualificazione energetica di un edificio consiste nella realizzazione di opere destinate a migliorarne l'efficienza, contenendo i consumi, riducendo le emissioni di fattori inquinanti, ed utilizzando in maniera ottimale le risorse di energia.  I soggetti che sostengono delle spese per opere di riqualificazione energetica hanno, pertanto, diritto a recuperare parte del costo sostenuto, grazie ad una detrazione dall'IRPEF, l'Imposta sul reddito delle persone fisiche (o dall'IRES, in caso di società di capitali), cioè dalle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.  La riqualificazione energetica di un edificio consiste nella realizzazione di opere destinate a migliorarne l'efficienza, contenendo i consumi, riducendo le emissioni di fattori inquinanti, ed utilizzando in maniera ottimale le risorse di energia.
I soggetti che sostengono delle spese per opere di riqualificazione energetica hanno, pertanto, diritto a recuperare parte del costo sostenuto, grazie ad una detrazione dall'IRPEF, l'Imposta sul reddito delle persone fisiche (o dall'IRES, in caso di società di capitali), cioè dalle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall' Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento

- il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)

- l'installazione di pannelli solari

- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione spetta, inoltre, per

- l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;

- l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

- l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;

- l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

- l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato.

Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.

L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%.

In particolare, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:

- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione). Invece, se oltre a essere in classe A sono anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.

- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Interventi di demolizione e ricostruzione

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, 

per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. 

L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana


Riferimento: Dl.Semplificazioni

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall' Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento

- il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)

- l'installazione di pannelli solari

- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione spetta, inoltre, per

- l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;

- l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

- l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;

- l’acquisto e la

Interventi di messa in sicurezza sismica

Il Superbonus "sismico" o Sismabonus 110% vale indistintamente per tutti gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico indicati nell'art.16 da comma 1-bis a comma 1-septies del DL 63/2013: NON importa se questo miglioramento comporti il passaggio a una classe, due o tre di rischio inferiore. La 'cosa' è davvero importante, visto che il Sismabonus classico differenzia non poco le percentuali di detrazione a seconda, appunto, degli 'step' di miglioramento sismico. 


Per la valutazione della classe di rischio sismico, anche se non più legato all’importo del beneficio, valgono Le “Linee guida per l’attribuzione della classe di rischio sismico delle costruzioni” (decreto n.58 del 28/02/2017 del M.I.T. e s.m.i.- che introduce la classificazione del rischio sismico per le costruzioni basata su 8 Classi di Rischio. Per valutare la classe, che vale per l’intero edificio e si applica a tutte le sue Unità Iimmobiliari (U.I.), sono stati introdotti due metodi di calcolo che si basano sulla determinazioni di grandezza (PAM- Perdita Annuale Media attesa) e IS-V (Indice di Sicurezza).

La detrazione, come dettagliato anche nella guida ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, si applica per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per: 

 - adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio , nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari (attualmente agevolati al 50%); 

 - interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomìni) o due classi (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomìni) di rischio inferiori e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento. Sono coperti dall’incentivo tutti i lavori già previsti per l’ecobonus e il sismabonus, con l’aggiunta di due tipologie importanti: il fotovoltaico e l’acquisto di accumulatori e colonnine ricarica per auto elettriche. Si applicheranno quindi gli attuali limiti di detrazione o di spesa previsti per le varie tipologie di intervento.

  NB - le agevolazioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.

Requisiti tecnici e normativi

Il DM Requisiti tecnici e massimali di costo definisce gli interventi che godono delle agevolazioni, i costi massimi per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione. Il decreto: 

 - identifica gli interventi beneficiari dei bonus fiscali fornendone le definizioni e i relativi riferimenti normativi e indica i requisiti che i singoli interventi/impianti/componenti devono rispettare per accedere ai bonus; 

 - riporta tetti massimi di detrazione e di spesa degli interventi (Allegato B); 

 - fissa i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di miglioramento energetico (per gli interventi di riduzione del rischio sismico non sono fissati massimali) (Allegato I).Per fruire del superbonus 110%, il contribuente deve acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Possono rilasciare l’asseverazione i tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti e iscritti nei relativi ordini e collegi professionali. Il contenuto dell’asseverazione e le modalità della sua trasmissione agli organi competenti per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici sono definite dal decreto Asseverazioni.